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Svizzera: le formalità per lavorare nel paese

Obbligo di notifica per le imprese che distaccano personale in Svizzera. Per le categorie assimilabili al settore edile, il Canton Ticino richiede anche l'iscrizione all'Albo LIA.
Le imprese che intendono effettuare un’attività lavorativa o prestare servizi in Svizzera devono tenere presente che è necessario notificare il personale distaccato presso le autorità cantonali e garantire condizioni lavorative e salariali minime previste per i lavoratori svizzeri. 
Il Canton Ticino, oltre alla notifica, impone l'obbligo di iscrizione all'Albo LIA (Legge sulle Imprese Artigiane), prima di iniziare i lavori, ai soggetti che svolgono attività artigianali sul territorio.
La LIA considera imprese artigianali “le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali" che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale attività che rientrano nei settori professionali seguenti:
  • costruzioni in legno/carpentiere;
  • opere da falegname;
  • opere da pittore;
  • opere da piastrellista;
  • opere in gesso, intonaco;
  • opere da posatore di pavimenti;
  • opere da vetraio;
  • costruzioni metalliche/carpenteria metallica;
  • opere da giardiniere/forestale;
  • opere da spazzacamino;
  • opere da lattoniere, impermeabilizzazioni di tetti (sintetiche e bituminose);
  • impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, condizionamento e raffreddamento;
  • posa di ponteggi.
Ciò comporta che anche le imprese industriali, che rientrano nei settori professionali indicati nel regolamento, dovranno iscriversi all’Albo LIA.
Una volta accolta la domanda dalla Commissione di Vigilanza LIA, la formalizzazione dell’iscrizione è subordinata alla tassa di iscrizione all’Albo LIA pari a 600 CHF. E’ previsto un rinnovo annuale che prevede un versamento di 300 CHF per categoria professionale.
Se l’artigiano o la ditta rientra in una delle categorie elencate, l’iscrizione è obbligatoria e sono previste sanzioni e procedimenti amministrativi e/o penali in caso di non ottemperanza. Informazioni dettagliate sono disponibili on-line.
assolombarda.it

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